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Con riferimento al nostro articolo del 6 aprile scorso (https://portaecucchi.com/autovetture-fringebenefit-usopromiscuo-2025/) in tema di novità relative alla disciplina fiscale applicabile all’assegnazione di autovetture in fringe benefits a dipendenti e amministratori dal 2025 (introdotte dalla Legge di Bilancio 2025), nonché alle indicazioni fornite nella circolare Assonime del 3 aprile scorso, si precisa che sono state in parte ascoltate le molte richieste e osservazioni pervenute negli ultimi mesi.

In particolare, con l’art. 6, comma 2-bis del DL 19/2025 (c.d. Decreto Bollette), di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, viene introdotta una disciplina transitoria che garantisce l’applicazione della previgente normativa (ante modifiche della Finanziaria 2025) per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti ed amministratori dal 01/07/2020 al 31/12/2024, nonché per quelli ordinati dalle società entro il 31/12/2024 e assegnati prima del 30/06/2025.

Lo scopo dell’intervenuta modifica si traduce nel non penalizzare anzitutto i dipendenti e gli amministratori che hanno ricevuto le autovetture con alimentazione endotermica (o ibrida) prima della fine dell’anno, ma anche coloro a cui sono stati assegnati tali veicoli nel primo semestre 2025, ed il cui ordine è stato effettuato dalle società nel 2024, ossia prima della modifica normativa. Per questi veicoli il valore del fringe benefits continuerà ad essere determinato sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI sulla base di una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, in funzione del livello di inquinamento, ossia:

  • 25% per i veicoli con emissioni di CO2 fino a 60 g/km;
  • 30% per i veicoli con emissioni di CO2 tra 60 e 160 g/km;
  • 50% per i veicoli con emissioni di CO2 tra i 160 ed i 190 g/km;
  • 60% con emissioni che superano i 190 g/km di CO2;

Studio Porta & Cucchi