da Studio
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L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 79/2025, ha chiarito le tempistiche per l’emissione della nota di variazione in diminuzione per il recupero dell’iva in un piano di ristrutturazione omologato e in un piano attestato di risanamento.
Ricordiamo brevemente che l’articolo 26 del DPR 633/1972, riguardante il diritto all’emissione di note di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’imposta, ha subito varie modifiche nel tempo; prima del 26 maggio 2021, l’emissione della nota di variazione in caso di mancato pagamento totale o parziale era subordinata alla conclamata infruttuosità della procedura concorsuale. Dal 26 maggio 2021, il Decreto Sostegni bis, modificando il citato articolo 26, ha introdotto i commi 3-bis e 10-bis, stabilendo che il diritto di emettere la nota di credito decorre dalla data di avvio delle procedure concorsuali.
In particolare, il comma 3-bis, dispone che, in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario/committente assoggettato ad una procedura concorsuale, il diritto ad emettere la nota di credito decorre dalla data di avvio della procedura, senza che sia prima necessario attenderne l’infruttuoso esito; il comma 10-bis, definisce la data di avvio delle procedure concorsuali, ancorandola: alla sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale (fallimento), al provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, al decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, al decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Resta invece inalterato, anche a seguito dell’intervento normativo, il termine di emissione della nota di credito in presenza di un accordo di ristrutturazione del debito o di un piano attestato di risanamento, fissato, rispettivamente, nella data del decreto di omologa dell’accordo e nella data di pubblicazione nel registro delle imprese del piano, in quanto tali istituti non sono qualificabili come procedure concorsuali in senso stretto, e poiché solo allora sarà possibile calcolare l’importo definitivo del credito falcidiato.
Pertanto, con riferimento all’accordo di ristrutturazione dei debiti e al piano attestato, il momento da cui decorre il termine per emettere una nota di variazione in diminuzione non è stato anticipato, così come è accaduto per le procedure concorsuali, ma resta ancorato all’esito degli istituti attivati.
Studio Porta & Cucchi
