da Studio

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L’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 11 del 7 febbraio 2025, ha chiarito che è possibile beneficiare della detrazione IRPEF nella misura del 19% per l’intero valore di un veicolo che viene acquistato in parte in denaro ed in parte mediante la vendita del veicolo usato da parte di soggetti disabili (art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR).

Il dubbio se l’agevolazione spettasse anche sul valore del veicolo usato traeva origini dalle disposizioni della Legge di Bilancio 2020 la quale ha decretato l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti per poter beneficiare della detrazione IRPEF nella misura del 19%. La sopra citata risoluzione sottolinea che “poiché il pagamento per l’acquisto del veicolo nuovo viene effettuato in parte in denaro e in parte mediante la vendita del veicolo usato, compensando, in tal modo, i reciproci rapporti di debito e credito delle parti contraenti, la spesa deve considerarsi sostenuta per il suo intero ammontare”.

Si ricorda che l’agevolazione è calcolata su un limite massimo di spesa di 18.075,99 euro e spetta per le spese di acquisto di un solo veicolo nuovo o usato in quattro anni, oltre che per le spese di riparazione del mezzo che rientrano nella manutenzione straordinaria, con esclusione dunque dei costi di ordinaria manutenzione e dei costi di esercizio.

Studio Porta & Cucchi