da Studio
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La Legge di bilancio 2026 ha previsto l’eliminazione della possibilità di frazionare le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni ammortizzabili, intervenendo sulla formulazione dell’art. 86, comma 4 del TUIR, nell’ambito del reddito di impresa.
Si ricorda che, ai sensi del richiamato normativo, le plusvalenze realizzate diverse da quelle di cui all’art. 87 del TUIR “concorrono a formare il reddito, per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a due anni per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.”
Oggettivamente la facoltà di rateizzazione riguarda i beni strumentali iscritti in bilancio, le aziende e i beni patrimoniali, con esclusione delle partecipazioni ex art. 87 TUIR (pex);
Viene quindi eliminata l’opzione per il frazionamento delle plusvalenze per la generalità dei beni, che quindi concorrerebbero a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui vengono realizzate; nessuna limitazione viene invece prevista per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d’azienda, le quali continueranno a poter essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi di imposta, a condizione che l’azienda o il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni.
Non essendo stato previsto un regime transitorio, le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta 2026, con obbligo di rideterminazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo.
Studio Porta & Cucchi
