da Studio

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L’agenzia delle entrate, con Risoluzione n. 12 del 14/02/2025, ha reso un chiarimento riguardo un tema da tempo oggetto di dibattito in materia di tassazione ai fini dell’imposta di donazione delle c.d. “attribuzioni compensative” nel Patto di Famiglia.

Ricordiamo, molto brevemente, che il Patto di Famiglia, ai sensi dell’art. 768-bis del Codice Civile, è un contratto con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti. In sostanza, il patto di famiglia consente all’imprenditore, con l’accordo di tutti i legittimari, di predisporre una successione anticipata nell’impresa, con la quale l’azienda o la quota societaria viene assegnata a uno o più discendenti, attribuendo agli altri legittimari compensazioni di valore pari alla legittima loro spettante.

Al fine di tutelare il diritto alla quota di legittima spettante ai soggetti non assegnatari, l’articolo 768-quater del codice civile prevede che al contratto devono partecipare obbligatoriamente anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.

Gli assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore dell’azienda (o delle quote), o anche in natura.

Dal punto di vista dell’imposizione indiretta, il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni ai discendenti usufruisce, in presenza di determinate condizioni, dell’esenzione da imposta di donazione. Qualora non vi fossero i presupposti per l’applicazione dell’esenzione, occorrerebbe assoggettare ad imposta il trasferimento in funzione dell’aliquota e della franchigia relative al rapporto tra il disponente e l’assegnatario.

Se è certo che l’esenzione sopra citata non può essere applicata all’attribuzione che effettua l’assegnatario dell’azienda o delle quote in favore degli altri partecipanti al contratto, la normativa non specifica il trattamento impositivo delle compensazioni, così l’Agenzia delle Entrate e la Cassazione, in un primo momento, avevano ipotizzato che tali trasferimenti dovessero essere tassati con le aliquote e le franchigie calcolate sulla base del rapporto intercorrente tra assegnatario e legittimario, in quanto materialmente elargite dall’assegnatario (anche se la dottrina maggioritaria ammette che possano essere operate anche dal disponente).

Considerando che le compensazioni rappresentano, oltre che un onere a riduzione del vantaggio ottenuto dell’assegnatario, un obbligo di legge che quest’ultimo deve rispettare, tale orientamento è stato superato.

Pertanto, con la risoluzione n. 12 del 14/02/2025 l’Agenzia delle Entrate riconosce che anche alle attribuzioni compensative disposte dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, l’aliquota e la franchigia sono determinate tenendo conto del rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario.

Studio Porta & Cucchi